Sembra proprio di sì, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha sciolto – speriamo definitivamente – i nodi legati alla TIA.
Infatti, con la circolare 23148 dell’11 Novembre, è arrivato alle conclusioni:
- i regolamenti già approvati che avevano introdotto la TARSU e, in via sperimentale, la TIA1 (n.d.r.: la Tariffa di Igiene Ambientale ex art. 49 del “Decreto Ronchi”) conservano sostanzialmente la loro validità e possono essere adattati all’evoluzione interpretativa della normativa vigente
Questo significa che per il calcolo della TARSU possono essere utilizzati i coefficienti previsti dal DPR 158/99 e che i riferimenti normativi previsti nei regolamenti TIA possono essere uniformati al D.lgs 152/2006 “Codice dell’Ambiente”.
- i comuni possono introdurre la TIA2 (n.d.r.: la Tariffa Integrata Ambientale ex art. 238 del “Codice dell’Ambiente) poichè entro il 30 giugno 2010 non è stato emanato il regolamento previsto dall’art. 238, comma 6, del D.lgs. n. 152 del 2006.
Dal 2011, come avevamo anticipato, è possibile il passaggio a TIA2 con il sistema di calcolo previsto dal DPR 158/99
- si applicano anche alla TIA1 le nuove disposizioni recate dall’art. 14, comma 33 del DL 31 maggio 2010, n. 78 , convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122…
Il che significa che non solo l’IVA va applicata alla TIA2 di nuova applicazione, ma è da applicarsi anche alla TIA1 già in vigore: con buona pace dei ricorsi.