Dal 28 Dicembre 2011 è in vigore la legge 214 – conversione del Decreto “Salva Italia” – che, oltre ad introdurre l’IMU dal 2012 prevede che dall’1/1/2013 scompaiano tutti i sistemi di prelievo per il pagamento del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU, TIA1 e TIA2) per fare posto al Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Res, Tares,?).
Tutti i Comuni ancora a TARSU (6.898 nel 2011) dovranno, quindi, nel corso del 2012 adeguare i propri archivi ed adottare gli atti necessari ad applicare il nuovo tributo che, analogamente a quanto avviene oggi per la TIA, è composto “da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione”.
In parole povere: da una quota fissa e da una quota variabile, anche se – si presume – poi riunite in un unico importo senza l’applicazione dell’IVA, ma mantenendo il tributo provinciale.
Per i Comuni che applicano sia la TIA1 (tributo) che la TIA2 (corrispettivo) il tutto sarà più semplice, anche perché resterà per tutti in vigore – sino all’approvazione di un nuovo Regolamento ministeriale (che non potrà sconvolgere l’esistente…) – per il calcolo del nuovo tributo il DPR 158/99 quello che contiene il “Metodo normalizzato” per la definizione della Tariffa.
Quindi le grosse novità riguarderanno i Comuni a TARSU che dovranno incrociare gli archivi con l’anagrafe e i vari “SUAP”, uffici commercio…
Il tutto dovrà assicurare “la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio” sulla base di un “piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso”.
Sulla superficie imputabile – che non potrà essere inferiore all’80% della superficie catastale (e anche questa non è una novità) dovrà, poi, essere applicata una maggiorazione di 30 centesimi al mq. (elevabili sino a 40 centesimi a discrezione del Comune) “a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni”.
Tutto uguale per tutti i Comuni italiani.
Assolutamente no, perché, più avanti l’art. 14 istitutivo del tributo afferma: “I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.“
Rieccoci: possibile una TIA2 (o una RES2 o come volete chiamarla) riscossa dal gestore del servizio, calcolata al netto dell’IVA sui costi e con l’applicazione finale del 12% di IVA sulla tariffa.
Resta da capire la definizione esatta di misurazione puntuale: pesatura di tutte le frazioni di rifiuto, individuazione di una “frazione campione” (fare i conti sul “resto” significherebbe incentivare la raccolta differenziata…) o altro?
Staremo a vedere, nel frattempo un consiglio alle Amministrazioni comunali: non attendere fine anno (2012) per predisporre archivi, piani finanziari, ipotesi di applicazione … anche perché la legge 214 prevede che il tributo sia versato in quattro rate, la prima con scadenza a gennaio.